RECUPERO CREDITI PER ONERI CONDOMINIALI
Con la sentenza n° 4343/2022, il Tribunale di Catania ha ribadito due principi in materia di recupero degli oneri condominiali a mezzo di procedimento per decreto ingiuntivo
Lo Studio Legale Biazzo lavora ogni giorno su diverse problematiche giuridiche.
Questa area è totalmente dedicata a chi desidera conoscere soltanto alcune delle controversie da noi esaminate e patrocinate a tutela dei nostri Assistiti.
Con la sentenza n° 4343/2022, il Tribunale di Catania ha ribadito due principi in materia di recupero degli oneri condominiali a mezzo di procedimento per decreto ingiuntivo
Al fine della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare dei figli, è necessario dimostrare la volontà del genitore di volersi sottrarre all’osservanza degli obblighi stabiliti giudizialmente.
Al fine di comprovare il periculum in mora, il ricorrente ben potrà avvalersi del c.d. fatto notorio degli effetti pregiudizievoli che una illegittima iscrizione al CRIF provochi alla reputazione economica del segnalato all’interno del sistema bancario, non dovendosi fornire prova concreta di aver comunque subito il rigetto di una richiesta di mutuo o di finanziamento ovvero di aver subito la revoca degli affidamenti.
Decade l’automatismo del cognome del padre da trasmettere ai figli. La Consulta ritiene tale consuetudine “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio”
AL FINE DI COMPROVARE LA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, IL RICORRENTE DOVRA’ FORNIRE PROVA DELL’ETERODETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE OVVERO: L’ASSOGGETTAMENTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA A PENETRANTI DIRETTIVE E CONTROLLI SULLE MODALITA’ DI ESECUZIONE, LO STABILE INSERIMENTO NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, I VINCOLI DI ORARIO, L’INTENSITA’ DELLA PRESTAZIONE E L’ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO, L’INERENZA AL CICLO PRODUTTIVO, L’ALIENITA’ DEI MEZZI DI PRODUZIONE, LA CORRESPONSIONE DI UNA RETRIBUZIONE FISSA A TEMPO SENZA RISCHIO DEL RISULTATO. PERTANTO, OVE DIFETTI TALE PROVA, L’ATTIVITA’ PRESTATA DOVRA’ NECESSARIAMENTE QUALIFICARSI QUALE ATTIVITA’ AUTONOMA DI COLLABORAZIONE.
E’ ILLEGITTIMA LA SANZIONE DISCIPLINARE COMMINATA AL DIPENDENTE OVE LA CONTESTAZIONE NON RISULTI TEMPESTIVA ED OVE L’ERRORE COMMESSO NELLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI NON ABBIA AVUTO RIPERCUSSIONI SULL’AZIENDA O SULL’UTENZA E SIA COMUNQUE DOVUTO A FATTORI OBIETTIVI CHE NE ESCLUDONO LA COLPA, QUALE, AD ESEMPIO, UN TURNO PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVO DI LAVORO.
CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DARE PRECEDENZA, CUI E’ SEGUITO UN VIOLENTISSIMO SINISTRO STRADALE, E’ NECESSARIO CHE GLI AGENTI ACCERTINO LA SUSSISTENZA DELL’INFRAZIONE EX ART. 145, COMMI 4 E 10 DEL C.D.S., SULLA BASE DELL’ESAME IN CONCRETO DELLE CONDOTTE DI GUIDA DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI COINVOLTI, NON POTENDO I MEDESIMI ACCERTATORI RIMETTERSI AL MERO DATO FORMALISTICO DELL’ESISTENZA DEL SEGNALE DI DARE PRECEDENZA ESISTENTE SULLA CORSIA PERCORSA DA UNO DEI VEICOLI.
IL GESTORE DEL MISURATORE ELETTRICO NON PUO’ PROCEDERE ALL’INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ELETTRICITA’ OVE NON SIA COMPROVATO CHE LA MANOMISSIONE O IL FURTO DEL MISURATORE ELETTRICO SIA ASCRIVIBILE AL TITOLARE DELL’UTENZA, NON POTENDO QUEST’ULTIMO ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER CONDOTTE ILLECITE ALTRUI.