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Lo Studio Legale Biazzo lavora ogni giorno su diverse problematiche giuridiche.
Questa area è totalmente dedicata a chi desidera conoscere soltanto alcune delle controversie da noi esaminate e patrocinate a tutela dei nostri Assistiti.

ILLEGITTIMA ISCRIZIONE AL CRIF: ONERE DELLA PROVA NEL RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Al fine di comprovare il periculum in mora, il ricorrente ben potrà avvalersi del c.d. fatto notorio degli effetti pregiudizievoli che una illegittima iscrizione al CRIF provochi alla reputazione economica del segnalato all’interno del sistema bancario, non dovendosi fornire prova concreta di aver comunque subito il rigetto di una richiesta di mutuo o di finanziamento ovvero di aver subito la revoca degli affidamenti.

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QUALIFICAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO: PROVA GIUDIZIARIA –

AL FINE DI COMPROVARE LA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, IL RICORRENTE DOVRA’ FORNIRE PROVA DELL’ETERODETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE OVVERO: L’ASSOGGETTAMENTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA A PENETRANTI DIRETTIVE E CONTROLLI SULLE MODALITA’ DI ESECUZIONE, LO STABILE INSERIMENTO NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, I VINCOLI DI ORARIO, L’INTENSITA’ DELLA PRESTAZIONE E L’ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO, L’INERENZA AL CICLO PRODUTTIVO, L’ALIENITA’ DEI MEZZI DI PRODUZIONE, LA CORRESPONSIONE DI UNA RETRIBUZIONE FISSA A TEMPO SENZA RISCHIO DEL RISULTATO. PERTANTO, OVE DIFETTI TALE PROVA, L’ATTIVITA’ PRESTATA DOVRA’ NECESSARIAMENTE QUALIFICARSI QUALE ATTIVITA’ AUTONOMA DI COLLABORAZIONE.

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ILLEGITTIMITA’ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE COMMINATA AL DIPENDENTE

E’ ILLEGITTIMA LA SANZIONE DISCIPLINARE COMMINATA AL DIPENDENTE OVE LA CONTESTAZIONE NON RISULTI TEMPESTIVA ED OVE L’ERRORE COMMESSO NELLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI NON ABBIA AVUTO RIPERCUSSIONI SULL’AZIENDA O SULL’UTENZA E SIA COMUNQUE DOVUTO A FATTORI OBIETTIVI CHE NE ESCLUDONO LA COLPA, QUALE, AD ESEMPIO, UN TURNO PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVO DI LAVORO.

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VIOLAZIONE NORME DEL CODICE DELLA STRADA: NON AMMISSIBILE LA RICOSTRUZIONE DELL’INFRAZIONE SU DATI MERAMENTE FORMALISTICI

CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DARE PRECEDENZA, CUI E’ SEGUITO UN VIOLENTISSIMO SINISTRO STRADALE, E’ NECESSARIO CHE GLI AGENTI ACCERTINO LA SUSSISTENZA DELL’INFRAZIONE EX ART. 145, COMMI 4 E 10 DEL C.D.S., SULLA BASE DELL’ESAME IN CONCRETO DELLE CONDOTTE DI GUIDA DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI COINVOLTI, NON POTENDO I MEDESIMI ACCERTATORI RIMETTERSI AL MERO DATO FORMALISTICO DELL’ESISTENZA DEL SEGNALE DI DARE PRECEDENZA ESISTENTE SULLA CORSIA PERCORSA DA UNO DEI VEICOLI.

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