VIOLAZIONE NORME DEL CODICE DELLA STRADA: NON AMMISSIBILE LA RICOSTRUZIONE DELL’INFRAZIONE SU DATI MERAMENTE FORMALISTICI

CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DARE PRECEDENZA, CUI E’ SEGUITO UN VIOLENTISSIMO SINISTRO STRADALE, E’ NECESSARIO CHE GLI AGENTI ACCERTINO LA SUSSISTENZA DELL’INFRAZIONE EX ART. 145, COMMI 4 E 10 DEL C.D.S. SULLA BASE DELL’ESAME IN CONCRETO DELLE CONDOTTE DI GUIDA DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI COINVOLTI, NON POTENDO I MEDESIMI ACCERTATORI RIMETTERSI AL MERO DATO FORMALISTICO DELL’ESISTENZA DEL SEGNALE DI DARE PRECEDENZA ESISTENTE SULLA CORSIA PERCORSA DA UNO DEI VEICOLI.

Questo quanto deciso nella sentenza n°440/2022 emessa dal Tribunale di Ragusa

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