CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DARE PRECEDENZA, CUI E’ SEGUITO UN VIOLENTISSIMO SINISTRO STRADALE, E’ NECESSARIO CHE GLI AGENTI ACCERTINO LA SUSSISTENZA DELL’INFRAZIONE EX ART. 145, COMMI 4 E 10 DEL C.D.S. SULLA BASE DELL’ESAME IN CONCRETO DELLE CONDOTTE DI GUIDA DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI COINVOLTI, NON POTENDO I MEDESIMI ACCERTATORI RIMETTERSI AL MERO DATO FORMALISTICO DELL’ESISTENZA DEL SEGNALE DI DARE PRECEDENZA ESISTENTE SULLA CORSIA PERCORSA DA UNO DEI VEICOLI.
Questo quanto deciso nella sentenza n°440/2022 emessa dal Tribunale di Ragusa