ILLEGITTIMO IL DISTACCO DELL’ENERGIA ELETTRICA OVE DIFETTI LA PROVA DELLA RESPONSABILITA’ DELLA MANOMISSIONE O DEL FURTO DEL MISURATORE

IL GESTORE DEL MISURATORE ELETTRICO NON PUO’ PROCEDERE ALL’INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ELETTRICITA’ OVE NON SIA COMPROVATO CHE LA MANOMISSIONE O IL FURTO DEL MISURATORE ELETTRICO SIA ASCRIVIBILE AL TITOLARE DELL’UTENZA, NON POTENDO QUEST’ULTIMO ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER CONDOTTE ILLECITE ALTRUI. OVVIAMENTE VIENE FATTO SALVO IL DIRITTO DEL VENDITORE AD OTTENERE IL CORRISPETTIVO PER L’ENERGIA CONSUMATA IN ASSENZA DI MISURAZIONE.

Ecco quanto statuito dal Tribunale di Ragusa nell’ordinanza del 11/03/2022

Condividi questo articolo su:

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su telegram
Condividi su whatsapp