E’ ILLEGITTIMA LA SANZIONE DISCIPLINARE COMMINATA AL DIPENDENTE OVE LA CONTESTAZIONE NON RISULTI TEMPESTIVA ED OVE L’ERRORE COMMESSO NELLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI NON ABBIA AVUTO RIPERCUSSIONI SULL’AZIENDA O SULL’UTENZA E SIA COMUNQUE DOVUTO A FATTORI OBIETTIVI CHE NE ESCLUDONO LA COLPA, QUALE, AD ESEMPIO, UN TURNO PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVO DI LAVORO.
Questo quanto statuito dal Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro nella sentenza n° 399/2019