Al fine di comprovare il periculum in mora, il ricorrente ben potrà avvalersi del c.d. fatto notorio degli effetti pregiudizievoli che una illegittima iscrizione al CRIF provochi alla reputazione economica del segnalato all’interno del sistema bancario, non dovendosi fornire prova concreta di aver comunque subito il rigetto di una richiesta di mutuo o di finanziamento ovvero di aver subito la revoca degli affidamenti.
In questo senso si è pronunciato il Tribunale Collegiale di Ragusa, nell’ordinanza di accoglimento del reclamo del 18/05/2022