INADEMPIMENTO CONTRATTUALE PER FORNITURA DI MERCE DI QUALITA’ DIVERSA DA QUELLA ORDINATA E DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI
Una società lamentava come, a fronte di un ordinativo di manufatti in alluminio effettuato sulla base di un campione, la società fornitrice avesse invece provveduto ad una fornitura di profilati di qualità diversa, circostanza che peraltro provocava danni da mancato guadagno non potendo la società acquirente a sua volta adempiere il contratto perfezionato con un proprio cliente.
Ebbene, il Tribunale di Ferrara, nella sentenza n° 67/2014, ha così statuito:
“Come risulta dagli atti di causa, il cui contenuto in questa sede è integralmente richiamato, la Società OMISSIS ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1768/2009 emesso dal Tribunale di Ferrara con provvedimento in date 7 — 8/9/2009 contenente l’intimazione al pagamento, in favore della Società OMISSIS, della somma di € OMISSIS oltre accessori e spese, da parte di quest’ultima Ditta vantata a saldo della fattura n, 8/2009 relativamente alla fornitura di infissi funzionali alla creazione di divisori interni di una unità immobiliare sita in OMISSIS, quali opere che erano state commissionate all’odierna opponente da una compagnia assicurativa in vista della rifinitura dei locali di un ufficio. Chiedendo la revoca del titolo opposto e l’accoglimento di una domanda riconvenzionale finalizzata al risarcimento dei danni derivati dalle condotte inadempienti della controparte che, nell’occasione, non aveva eseguito la fornitura con la consegna di materiali aventi le caratteristiche concordate (facendo così sfumare l’affare concordato tre le parti in causa in rapporto al mancato gradimento dell’altra committenza che non aveva gradito la conformazione dei prodotti con la conseguente perdita del margine di guadagno che sarebbe stato conseguito dalla OMISSIS), l’opponente ha dunque dedotto che la merce consegnata non possedeva le caratteristiche specificamente richieste poiché gli infissi/ divisori di alluminio consegnati non erano costituiti da telai realizzati utilizzando il campione prescelto corrispondente al particolare modello “OMISSIS” avente pregi strutturali ed estetici maggiori rispetto al normale alluminio da esterni fornito dalla Società OMISSIS in spregio delle pattuizioni intercorse col suo rappresentante, seguendone apposite denunce non risoltesi neppure in occasione di un sopralluogo nel corso del quale la fornitrice si era impegnata alla rettifica della consegna.
Costituitasi in giudizio la Ditta OMISSIS ha contestato tutte le prospettazioni avversarie ed ha concluso per il rigetto dell’opposizione e della relativa domanda riconvenzionale.
Nel corso dell’istruttoria sono state assunte prove orali.
Valutate le difese articolate dalle parti in lite e le risultanze istruttorie, anche di ordine documentale, è da ritenersi la sussistenza della competenza territoriale del Giudice adito e, quanto al merito, il fondamento delle ragioni dell’opposizione e della domanda riconvenzionale.
Si osserva ora che la Ditta OMISSIS, eccependo l’inadempimento della fornitrice per le richiamate ragioni, ha fatto valere la mancanza delle qualità promesse di cui alla fattispecie ex art. 1497 c.c.. in relazione ai beni specificamente negoziati deducendo che, in luogo di quelli conferiti, gli infissi dovevano essere costituiti da telai in alluminio corrispondente alla particolare struttura e rifinitura del modello “OMISSIS’’che faceva tra l’altro parte di alcuni campioni messi a disposizione dalla fornitrice in un apposito contenitore affinché la cliente potesse selezionare la tipologia di materiale preferita per gli interventi commissionatile dalla sua cliente compagnia assicurativa.
In tal senso la parte convenuta per il pagamento della fornitura contrattualmente concordata con l’accettazione alla data del 10/11/2008 della predetta proposta inviatale dalla OMISSIS (doc. 5 dianzi richiamato) ed eseguita tramite la consegna del 16.3.2009 (oltre il tempo stabilito di sette settimane dall’accettazione della proposta), a fronte della pretesa solutoria di controparte, senza esperire possibili rimedi redibitori o estimatori, si è limitata a contestare la debenza della prestazione del pagamento del prezzo opponendo l’inadempimento della fornitrice OMISSIS ovverosia formulando, ai fini della revoca del titolo opposto, l’eccezione ai sensi dell’art. 1460 c.c..
Nel caso in cognizione tale difesa è ammissibile ed ha fondamento.
Sotto il primo profilo si può richiamare Cass. n. 23345 del 4/11/2009 che, rifacendosi a precedente orientamento (Cass. n. 9517 dell’ 1/7/2002), come da massima, ha stabilito che ‘“La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall’ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l’art. 1460 cod civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l’inadempimento o l’imperfetto adempimento dell’obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali”.
Sotto altro profilo, quello della sussistenza delle ragioni per non onorare la pretesa avanzata dalla parte opposta, si consideri che: (i) la tempestività dell’eccezione di inadempimento per mancanza delle qualità promesse ed essenziali dei prodotti svolta ai sensi dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 1495 c.c., risulta, in primo luogo, dall’immediatezza della denuncia esternata nei confronti della Ditta fornitrice, come dichiarato in sede di interpello dal legale rappresentante della OMISSIS rispondendo all’interrogazione del cap. 13) ed a quella del cap. 14), in secondo luogo, dall’espresso riconoscimento delle ragioni della OMISSIS per via della forma di impegno racchiusa nella condotta del sig. OMISSIS della OMISSIS che si era presentato presso l’acquirente sostenendo di avere prontamente a propria disposizione, ma previo pagamento della fornitura, gli infissi dotati del profilo ‘” OMISSIS (cfr, la risposta dell’interpellato al cap. 16) di cui era stato anche consegnato un campione ed, in ulteriore analisi, risulta dalle ragioni esternate con la comunicazione mail dell’1/4/2009 laddove il OMISSIS aveva significato che non c’era tanta differenza tra i due tipi di alluminio (cfr. doc. i allegato alla memoria istruttoria), in tali modi riconoscendosi dunque il pregio della fondamentale doglianza della cliente: (II) l’odierna opponente aveva esattamente selezionato tra i campioni della valigetta – contenitore affidatale dalla fornitrice e che non conteneva il tipo di alluminio da esterni poi consegnato, proprio quel profilato ‘OMISSIS” avente fattura e consistenza particolarmente pregevoli ed adatte a rifiniture immobiliari (vetrate divisorie) prettamente interne: sul punto non solo la relazione tecnica allegata dall’opponente e non specificamente contestata ha dato conferme circa la diversa qualità dell’oggetto scelto rispetto a quello consegnato nel marzo 2009 ma anche il teste OMISSIS e la richiamata corrispondenza comprovano una diversa qualità dei prodotti in questione, quello voluto dalla OMISSIS corrispondente invero alla precisa richiesta della sua cliente OMISSIS (doc. 8) che aveva poi rivolto all’incaricata doglianze (doc. 6 e cap. 20 confermato in sede di interpello).
E’ pertanto da escludere la debenza della somma ingiunta a saldo della fattura riferita alla consegna non conforme all’ oggetto del contratto in presenza di una carenza della peculiare qualità del prodotto selezionato dall’acquirente.
La conseguente domanda di risarcimento del danno, imperniata sull’irregolare esecuzione del rapporto contrattuale, ha fondamento in quanto il contegno inadempiente della OMISSIS, che non ha dimostrato il recupero da parte della OMISSIS di analogo affare e di equiparabili effetti economico patrimoniali, ha immediatamente indotto la perdita dell’opportunità di guadagno espressa dalla differenza tra il corrispettivo che era stato riconosciuto alla OMISSIS della committente Agenzia assicurativa e quello che la OMISSIS avrebbe dovuto corrispondere alla Società OMISSIS: al proposito è stata indicata la somma di € OMISSIS (in difetto della prova di un maggior danno con gli interessi legali dal marzo 2009 ai saldo) che rappresenta il risultato della predetta sottrazione a fronte della quantificazione espressa nel contratto di cui al doc. 8 con riferimento agli oggetti in questione (dal computo risulta l’importo di € OMISSIS) e dell’imponibile pari ad € OMISSIS (iva esclusa) indicato nel contratto del 10/11/2008 (doc. 5).
L’opposizione e la correlata domanda vanno pertanto accolte come da dispositivo in cui le spese processuali sono liquidate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e domanda, accoglie l’opposizione proposta dalla Società OMISSIS e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente. Dichiara tenuta e condanna la Società OMISSIS , per la ragione risarcitoria indicata in sentenza, a corrispondere all’opponente la somma di € OMISSIS oltre interessi legali dal marzo 2009 al saldo.
Condanna l’opposta alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 4.700,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Ferrara, a seguito della camera di consiglio del Giudice unico del Tribunale di Ferrara, il 29 gennaio 2014.