Al fine della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare dei figli, è necessario dimostrare la volontà del genitore di volersi sottrarre all’osservanza degli obblighi stabiliti giudizialmente.
Il Tribunale di Torino – sesta sezione penale – ha assolto l’imputato dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare dei figli per il mancato rimborso delle spese straordinarie in favore del genitore anticipatario, avendo la Difesa dimostrato come il proprio Assistito avesse provveduto nel tempo a rimborsare alla ex moglie le spese straordinarie richieste e documentate e che, in ogni caso, non fosse stata raggiunta la prova della volontarietà dell’inadempimento, trattandosi di un mero ritardo nel rimborso ed, in subordine, di un inadempimento economicamente poco rilevante.