VENDITA IMMOBILE A PREZZO VILE IN DANNO AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

L’azione revocatoria ordinaria è disciplinata dagli articoli 2901 e successivi del Codice civile: si tratta di un mezzo attraverso il quale i creditori possono richiedere l’inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio attraverso i quali i debitori rechino loro pregiudizio. 

In particolare, con l’articolo 2901 c.c. viene stabilito che:

“il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 

2) che inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione

Ecco quanto stabilito dal Tribunale di Ragusa nella senzenza n° 546/2013

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