IL PROPRIETARIO DI UNA STRADA INTERPODERALE DEVE IMMEDIATAMENTE RIMUOVERE UN CANCELLO CHE IMPEDISCA IL TRANSITO DA PARTE DEI PROPRIETARI DI ABITAZIONI LIMITROFE.
Il Tribunale di Ragusa, nell’ordinanza Repert. n. 1199/2016 del 16/05/2016, ha così statuito:
I ricorrenti hanno lamentato lo spoglio del passaggio, sempre avvenuto a piedi e con autovetture, attraverso una stradella interpoderale – ubicata nella OMISSIS e insistente sulle p.lle OMISSIS del N.C.T. Comune di OMISSIS – adducente ad immobili di loro proprietà. Lo spoglio sarebbe stato effettuato dalla resistente, proprietaria della predetta stradella, mediante l’apposizione di cancello in ferro.
La parte resistente, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita. La domanda è fondata. Sotto il profilo della tutela possessoria si osserva che l’esistenza del possesso dei ricorrenti, consistente nell’esercizio di fatto di una servitù di passo pedonale e carrabile, emerge in modo inequivocabile dagli atti di causa. In primo luogo essa è stata riconosciuta dalla stessa parte resistente che, nella corrispondenza intercorsa tra le parti prima dell’odierno giudizio, ha sostenuto l’estinzione della servitù di passaggio in questione per confusione proponendo la costituzione di nuovo diritto in via volontaria (cfr. all. 3 fasc. parte ricorrente). In secondo luogo essa deve affermarsi sulla base delle dichiarazioni di entrambi i testi escussi: OMISSIS e OMISSIS hanno univocamente riferito di aver sempre percorso, a partire dal 2009 e prima dell’apposizione del cancello alla fine del 2015, a piedi e con la propria autovettura la strada di proprietà della resistente e che nell’ultimo mese il passaggio è stato chiuso anche dall’altra parte della stradella mediante la costruzione di un muretto. Il cancello e il muretto sono stati apposti pacificamente dalla OMISSIS e risulta parimenti pacifica l’attuale impraticabilità del passaggio.
La resistente, rimasta contumace, non ha offerto elementi in senso contrario. Sussistono, quindi, tutti gli elementi per il riconoscimento delle tutela richiesta: il possesso, la privazione del potere di fatto e, infine, l’animus spoliandi. Quest’ultimo è da ritenersi insito nel fatto stesso del privare altri del possesso in modo violento o clandestino, ciò implicando la consapevolezza da parte dell’autore dello spoglio di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, indipendentemente dalla convinzione dell’agente di operare secondo diritto. Si osserva, in diritto, che (Sez. 2, Sentenza n. 2367 del 17/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 9562 del 09/05/2005) ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che tale possesso abbia i requisiti occorrenti per l’usucapione, essendo sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l’utilizzo nel momento dello spoglio stesso ed, altresì, che il transito sia stato dall’attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato e non già come un qualsiasi occasionale passante. Ne consegue che la domanda deve essere accolta e ordinato alla resistente la rimozione di tutti gli sbarramenti che impediscono il transito nella stradella interpoderale di sua proprietà. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice:
- accoglie la domanda ed ordina ad OMISSIS la rimozione di tutti gli sbarramenti che impediscono il transito nella stradella ubicata nella OMISSIS e insistente sulle p.lle OMISSIS del N.C.T. Comune di OMISSIS , in modo da consentire a OMISSIS l’accesso agli immobili di loro proprietà;
- OMISSIS