Con riferimento alla esecuzione degli obblighi di cui al contratto di appalto per la ristrutturazione della facciata condominiale, è onere dell’impresa appaltatrice, non solo, dimostrare in giudizio an e quantum dei lavori eseguiti, ove non espressamente quantificati nel contratto di appalto, ma altresì fornire prova che il ritardo nella consegna dei lavori non sia imputabile a propria colpa.
Ecco quanto statuito dal Tribunale di Ragusa nella sentenza n° 386/2012