RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE

Sussiste la corresponsabilità per il sinistro ex art. 2054 c.c. ove il conducente del veicolo con diritto di precedenza non fornisca la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell’art. 2054 c.c..

Il Tribunale di Ragusa, nella sentenza n° 117/2020, ha così statuito:

“Così ricostruita la dinamica del sinistro, emerge con chiarezza la responsabilità di (Omissis) nella causazione del sinistro, per avere impegnato la sede stradale della S.P. senza dare la precedenza all’autovettura Toyota che percorreva tale strada con diritto di precedenza. Deve, tuttavia, essere rilevato che nemmeno il comportamento del conducente della Yaris può essere considerato esente da colpa, non avendo quest’ultimo fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell’art. 2054 c.c..

La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che “nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Conseguentemente, l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso” (in termini Cass., Sez.III, 5.3.2000 n.5671; nello stesso senso numerose pronunce successive).

In particolare, “il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esonera dall’obbligo previsto dall’art. 102 cod. strada abrogato (ed, attualmente, dagli art. 140, 141, comma 3, 145, comma 1, del nuovo cod. strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza” (Cass., Sez. III, 27.6.2000 n.8744).

Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro risulta che il conducente della Yaris non teneva una velocità adeguata alle caratteristiche ed alle condizioni della strada, non essendo stato in grado né di arrestare tempestivamente il suo veicolo né di porre in essere altre manovre idonee ad evitare l’impatto una volta accortosi che l’autovettura del resistente – che procedeva verosimilmente lentamente essendo appena ripartita dopo essersi fermata allo STOP – stava impegnando la sua corsia di marcia. Si può, quindi, ritenere la sua colpa, in considerazione del fatto che in violazione di norme specifiche (art. 141, comma 1, D. Lgs. n. 285/92) e di quelle di comune prudenza, si è posto in condizione di non potere evitare l’evento.

Nella graduazione delle responsabilità può ritenersi che la condotta colposa del (omissis) abbia concorso a causare l’evento nella misura del 25%.
Deve di conseguenza essere riformata la sentenza del Giudice di pace, accogliendo parzialmente le domande risarcitorie proposte dal (omissis) nei confronti dell’Allianz s.p.a..

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