Con la sentenza n° 4343/2022, il Tribunale di Catania ha ribadito due principi in materia di recupero degli oneri condominiali a mezzo di procedimento per decreto ingiuntivo:
a) L’amministratore del condominio, al momento dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo coi relativi riparti tra condomini, può immediatamente agire in via giudiziale ex art. 63, I comma, delle disp. att. c.c. senza la necessità di inviare al condomino moroso alcun preventivo sollecito di pagamento, trattandosi di debito scaduto;
b) l’azione promossa dal condòmino avverso il decreto ingiuntivo di pagamento per oneri condominiali emesso in favore del condominio può basarsi esclusivamente sull’insussistenza del debito per avvenuto pagamento totale o parziale del titolo medesimo e/o sull’insufficenza della documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione e/o sulla carenza di legittimazione passiva del condòmino ingiunto, ma non può mai estendersi alla legittimità del contenuto della delibera avente ad oggetto l’approvazione delle spese condominiali, eccezione quest’ultima che deve invece essere fatta valere con l’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c.