RAPPORTO TRA TUTELA POSSESSORIA E RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

E’ INAMMISSIBILE IL RICORSO EX ART. 700 C.P.C. VOLTO A TUTELARE IL POSSESSO DI UN BENE IMMOBILE, PER DIFETTO DEL REQUISITO DI RESIDUALITÀ –

Il Tribunale di Ragusa, nell’ordinanza Repert. n. 1416/2015 del 24/06/2015, ha così statuito:

– rilevato che, con ricorso depositato in data 22.4.2015, la OMISSIS ha dedotto che la stessa era titolare, ex art. 540 II comma c.c. in seguito alla morte del coniuge, di OMISSIS, del diritto di abitazione sulla casa di via OMISSIS; che OMISSIS era titolare della nuda proprietà di tale immobile; che lo stesso, ospite della ricorrente nel predetto appartamento, aveva nel tempo avuto comportamenti aggressivi nei suoi confronti; che a causa di tali comportamenti, la ricorrente aveva allontanato il figlio da casa; che, nel tempo, i due si erano riappacificati e che la stessa aveva pertanto permesso al figlio di rientrare nella casa paterna; che tuttavia i comportamenti aggressivi del OMISSIS erano continuati; che la stessa, da ultimo, era stata ricoverata presso la OMISSIS dopo un intervento al femore; che la ricorrente non era poi più rientrata in casa temendo il figlio e che pertanto, nelle more, era ospitata dalla nipote; rilevato che la ricorrente, per questi motivi, ha richiesto di disporre l’allontanamento di OMISSIS, rilasciando all’istante il possesso pieno ed esclusivo dell’appartamento;

– esaminata la comparsa depositata dall’Avv. Francesco Biazzo nell’interesse di OMISSIS il quale ha dedotto, in via preliminare, che l’azione proposta era inammissibile per difetto del requisito di residualità dal momento che la ricorrente, facendo valere una molestia o spoglio del proprio possesso sul predetto immobile, avrebbe dovuto utilizzare i rimedi ex art. 1168 c.c.; che, nel merito, il figlio non aveva mai tenuto le condotte indicate nel ricorso nei confronti della madre; che lo stesso abitava nell’immobile di cui è causa in forza di contratto di comodato verbale; che, in subordine, sussisteva il diritto del resistente ad abitare nel predetto appartamento ex art. 540 II comma c.c.; che, infine, non sussisteva il periculum in mora dedotto dalla ricorrente;

– rilevato che alla tutela cautelare innominata predisposta dall’art. 700 c.p.c. possa accedersi solo laddove non sussistano rimedi cautelari tipici in grado di far conseguire, nei medesimi tempi, la tutela invocata e che a tale verifica deve procedere d’ufficio il giudice ai fini dell’ammissibilità della proposta azione;

– ritenuto che la ricorrente, esclusiva titolare del diritto di abitazione sull’appartamento di cui è causa giusto il disposto ex art. 540 c.c., ha in sostanza lamentato che il figlio si è trattenuto nel suddetto appartamento contro la sua espressa volontà, come già avvenuto in passato, dal momento che il resistente, mero nudo proprietario, abitava nell’appartamento di cui è causa su permesso dalla ricorrente, in ragione del rapporto di filiazione con lo stesso e quindi per motivi di mera ospitalità, e che, a causa dei comportamenti tenuti da parte del sig. OMISSIS, era poi venuta meno la disponibilità della ricorrente ad ospitare il sig. OMISSIS nella propria abitazione;

– ritenuto che l’azione proposta dalla ricorrente vada pertanto qualificata quale azione volta a tutelare la ricorrente dallo spoglio clandestino del possesso dell’immobile di cui è causa posto in essere dal figlio, consistito nel trattenersi nell’immobile nel periodo in cui la sig.ra OMISSIS era assente dalla detta casa contro la volontà di quest’ultima;

ritenuto che tale essendo la situazione di fatto prospettata dalla ricorrente, non sussista il requisito della residualità dell’azione proposta, essendo la posizione della stessa tutelabile mediante le misure cautelari tipiche di cui agli artt. 703 ss. c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso cautelare;

ritenuto che le spese di lite di questo procedimento vadano liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna OMISSIS alla refusione in favore di OMISSIS delle spese di lite liquidate in OMISSIS.

Si comunichi. Ragusa, 23 giugno 2015”

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