PROCEDURA CIVILE – TERMINE NOTIFICA RICORSO IN CASSAZIONE

E’ INAMMISSIBILE IL RICORSO IN CASSAZIONE NOTIFICATO A MEZZO PEC DOPO LE ORE 21 DELL’ULTIMO GIORNO DI SCADENZA DEL TERMINE BREVE DEI 60 GIORNI.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza Sez. 6 Num. 10628 Anno 2018, ha così statuito:

Il ricorso è tardivo poiché notificato a mezzo PEC dopo le 21:00 del giorno 28 ottobre 2016 (ore le 22:22) con la conseguenza che deve intendersi perfezionato alle 7:00 del giorno successivo. La sentenza impugnata è stata notificata in data 29 luglio 2016, per cui il termine perentorio di 60 giorni per la proposizione della impugnazione, in considerazione anche del ridotto termine di sospensione, scadrà alla data del 28 ottobre 2016 (venerdì) per cui la notifica effettuata in data 29 ottobre 2016 deve ritenersi tardiva. L’art. 16 septies del di. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra iI momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall’art. 16 quater dello stesso d.l. Questa corte ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l’impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest’ultimo giorno (Sez. L, Sentenza n. 8886 del 04/05/2016, Rv. 639557 – 01). Infatti, ai sensi dell’art. 16-septies del citato D.L. 179/2012 (Tempo delle notificazioni con modalita’ telematiche): “La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando e’ eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. [I richiamato articolo 147 cpc (Tempo delle notificazioni) dispone !e notificazioni da 1 ottobre g 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 ( prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 10 aprile al 30 settembre ). Sicchè la notifica del ricorso in Cassazione a norma del combinato disposto degli articoli 16 septies DL 179/2012 e 147 cpc si considera ex lege perfezionata, anche per il notificante, il 29 ottobre 2016, a termine decorso (Cass. 29 dicembre 2017, nn.31209, 31208, 31207);

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

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