SUSSISTE IL DIRITTO DI UN CONSUMATORE AD OTTENERE LA CONDANNA DI UNA BANCA A PROCEDERE ALL’IMMEDIATA CANCELLAZIONE DALLA CENTRALE RISCHI (C.D. CRIF) DEL PROPRIO NOMINATIVO, IN MANCANZA DI PROVA DELL’INADEMPIMENTO OVVERO DELL’INSOLVENZA E IN DIFETTO DI NOTIFICA DEL PREAVVISO DI ISCRIZIONE SANCITO EX ART. 125 COMMA 3, DEL TUB –
Il Tribunale di Ragusa, nell’ordinanza del 19.01.2022 (R.G. n°3593/2021), ha così statuito:
“ritenuto, con riferimento al fumus boni iuris, che il ricorso appare fondato, per le ragioni che seguono;
ritenuto, in particolare, che l’art. 125, comma 3, del TUB prevede che “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma” e che l’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia dispone che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”;
ritenuto, pertanto, che la previa informativa al cliente costituisce presupposto indefettibile ai fini della legittimità dell’iscrizione, onde consentire allo stesso di evitare le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, e più in generale, nell’ottica della correttezza nel mercato creditizio, a garanzia di ogni utente;
ritenuto, che, nel caso di specie, l’istituto di credito resistente non ha dato prova di avere ritualmente inviato al ricorrente preavviso di iscrizione, essendosi limitato a produrre, pur a fronte della specifica contestazione di ricezione da parte dei ricorrenti in questa sede, mere copie di solleciti di pagamento, purtuttavia senza comprovarne l’effettivo invio ai ricorrenti;
ritenuto, peraltro, che, la segnalazione al CRIF è subordinata alla sussistenza della condizione dell’insolvenza, che va intesa – a mente l’ art. 5 della Legge fall. – come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio, ovvero situazioni equiparabili. Di conseguenza il mero inadempimento del debito verso la banca non comporta la qualificazione della posizione del credito come in sofferenza, con conseguente illegittimità della segnalazione;
ritenuto, sul punto, che, sulla base delle direttive del CICR, la Banca d’Italia ha fissato modalità e limiti delle segnalazioni alle quali sono tenuti gli enti creditizi, che non possono essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito;
ritenuto, pertanto, che la nozione di “stato di insolvenza e situazioni equiparabili” ricavabile dalle istruzioni comprende le posizioni che, pur non potendo qualificarsi di totale incapacità economica, denotano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell’equilibrio economico-finanziario del soggetto e fanno temere la possibilità, anche non immediata, di un futuro dissesto, ovvero situazioni assimilabili all’insolvenza di cui alla art. 5 l.f., ma di intensità anche notevolmente inferiore o a pericolosità differita;
ritenuto, in definitiva, che l’istituto creditore deve eseguire la segnalazione solo quando ravvisi tale difficoltà, che coincide, come detto, con uno stato di insolvenza di minore intensità, ma che sia oggettivamente sussistente e che, ad un giudizio prognostico dell’istituto di credito, si presenti come non momentaneo, dagli incerti sviluppi e tale da intralciare il recupero del credito da parte dell’intermediario, da ciò derivando che la segnalazione non può discendere automaticamente dall’inadempimento del debitore, sub specie di semplice ritardo;
rilevato che, nel caso di specie, fermo quanto rilevato supra in ordine all’assenza di prova dell’effettuazione di previa comunicazione, la segnalazione è peraltro derivata da non gravi ritardi nel pagamento delle somme mutuate (nell’ordine di una settimana, in media), financo per importi residui, derivanti da rate precedenti, inferiori a un euro;
rilevato, peraltro, dalla lettura dei solleciti depositati dalla stessa banca, nonché dall’estratto conto depositato dalla parte ricorrente, che le rate insolute sono state progressivamente saldate;
ritenuto, dunque, in considerazione della minima importanza dei ritardi e del fatto che i debitori hanno dato prova di capacità di adempimento, che, in ogni caso, non sussiste la difficoltà di adempimento, prossima allo stato di insolvenza che, come rilevato supra, avrebbe legittimato l’iscrizione, né le irregolarità nei pagamenti possono dirsi “gravi”;
ritenute non condivisibili le argomentazioni delle banca in ordine al carattere fisiologico e doveroso dell’iscrizione, atteso che dalla certificazione CRIF in atti emerge chiaramente la segnalazione di “gravi irregolarità nei pagamenti” e “insolvenze” relative, tra l’altro, alle tre mensilità di giugno, luglio e agosto 2021 e non anche della mera esistenza del rapporto di mutuo;
ritenuto, però, che, ai fini della concessione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti del fumus boni iuris (ovverosia l’apparenza di un diritto da fare valere in via ordinaria) e del periculum in mora (che consiste nel fondato timore che il diritto cautelando subisca, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, un pregiudizio imminente ed irreparabile), sicché la carenza anche di uno solo di tali requisiti indefettibili è, di per sé sola, sufficiente ad escludere l’accoglimento dell’azione cautelare […….].
ritenuto, che sussiste il requisito di un concreto ed attuale periculum in mora con riferimento alla posizione di OMISSIS, il quale ha dedotto e documentato che, a causa della segnalazione operata da omissis, ha ottenuto il diniego di un finanziamento di € 50.000,00;
ritenuto, sul punto, che non appaiono condivisibili le deduzioni della banca resistente, la quale ha sul punto sostenuto che non vi è prova che il precitato diniego sia dovuto alla segnalazione del nominativo del ricorrente;
ritenuto, infatti che, quand’anche il mittente della missiva prodotta da avesse ritenuto di fondare il diniego anche su ulteriori elementi, non vi è dubbio che il diniego sia attribuibile tra l’altro all’iscrizione pregiudizievole, la cui esistenza è incontestata e che, come peraltro rilevato dalla stessa resistente, è finalizzata proprio a consentire il controllo da parte dei finanziatori dell’accesso al credito da parte dei consumatori;
ritenuto, pertanto, che, allo stato degli atti, […] merita accoglimento la domanda spiegata da OMISSIS;
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso proposto da OMISSIS, ordina a OMISSIS, in persona del l.r. pro tempore, di procedere alla immediata cancellazione dell’iscrizione pregiudizievole a carico di OMISSIS dalla banca dati CRIF, entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza;
fissa, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., in € 50,00 la somma di denaro dovuta da OMISSIS a OMISSIS, dall’undicesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza e per ogni successivo giorno di ritardo, fino all’adempimento dell’ordine di cui al punto 2);”