Il nostro Codice civile garantisce al coniuge, ai discendenti in linea retta all’infinito (figli e nipoti) e, ove non presenti discendenti, agli ascendenti (genitori) del soggetto deceduto (c.d. de cuius), una quota d’eredità variabile a seconda del numero dei legittimari.
A titolo esemplificativo, ove il de cuius lasci il coniuge ed un solo figlio, la quota di legittima sarà di 1/3 ciascuno ed il restante terzo dell’eredità formerà la cosiddetta “quota disponibile”, attribuibile dal de cuius senza limiti di sorta; ove, invece, ad esempio i figli siano due, a questi verrà attribuito 1/4 ciascuno ed altrettanto al coniuge superstite: il restante quarto formerà la “quota disponibile”. La casistica è comunque numerosa e, caso per caso, dovrà valutarsi l’entità delle rispettive quote.
In presenza, quindi, di un testamento in cui non sono rispettate le quote di legittima, il legittimario leso o – addirittura – pretermesso (ovvero non considerato affatto nel testamento) potrà agire in giudizio attraverso l’azione di riduzione ed ottenere quanto dalla legge è a lui riservato.
Il medesimo rimedio è attuabile allorquando il de cuius abbia compiuto in vita delle donazioni di denaro, di altri beni mobili o di beni immobili: la lesione, in questo caso, non proviene dal testamento ma proprio dalle donazioni, che saranno – conseguentemente – riducibili sino a soddisfare integralmente i diritti spettanti al legittimario.
Ecco quanto statuito dal Tribunale di Ragusa nella sentenza n° 566/2012