DIRITTO TRIBUTARIO: RIMBORSO SISMA ’90 LAVORATORE AUTONOMO

IL LAVORATORE AUTONOMO HA DIRITTO AD OTTENERE LA CONDANNA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A RIMBORSARE, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 17, LEGGE N. 289/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE, QUANTO DAL MEDESIMO VERSATO A TITOLO DI IRPEF E ILOR PER GLI ANNI 1990, 1991 e 1992, OLTRE GLI INTERESSI AL TASSO LEGALE DALLA DOMANDA DI RIMBORSO E SINO AL SODDISFO.

Dopo un lunghissimo iter giudiziario (ben tre gradi di giudizio con rinvio della Corte di Cassazione ad altro giudice), la Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione distaccata di Catania, nella sentenza n° 3983/2020, ha così statuito:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Ragusa- ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 02112/12 del 12/01/2012 con il quale ha parzialmente accolto il ricorso proposto da OMISSIS contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso IVA-IRPEF-ILOR del 90% versata per gli anni 1990/1991 e 1992, con conseguente riconoscimento del diritto al ricorrente al rimborso della somma di € 158.698,75 per IRPEF ed ILOR, con esclusione dell’IVA, oltre gli interessi al tasso legale dalla domanda di rimborso e sino al soddisfo.

L’Agenzia deduce l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 17 legge 289/2002. Chiede, in accoglimento del presente appello, la riforma della sentenza impugnata, dichiarando la legittimità dell’operato dell’Ufficio.

L’appellato in data 28/05/2012 presenta controdeduzioni con i quali ritiene infondati il primo ed il secondo motivo di appello e appello incidentale con il quale ritiene errata la decisione della C. T. P. che ha escluso in toto il rimborso IVA chiesto in ricorso e la compensazione delle spese di lite.

Chiede:

– il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate di Ragusa, confermando la sentenza della C.T.P. che ha statuito il diritto al rimborso del 90% di quanto versato a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni 1990- 1991 e 1992 pari ad e 158.689,75 oltre interessi;

– in accoglimento dell’appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando il diritto dell’appellante al rimborso del 90% di quanto versato per gli anni 1990-1991 e 1992 a titolo di IVA per un ammontare di € 129.996,07, oltre rivalutazione ed interessi e, per l’effetto condannare l’Agenzia delle Entrate di Ragusa, al pagamento a favore dell’appellante anche di detta somma e, di porre a carico dell’appellante le spese di giudizio di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

L’appellato in data 08/02/2016 presenta memoria, con la quale insiste nella rassegnate conclusioni contenute nelle controdeduzioni nonché nelle domande di cui all’appello incidentale.

La Commissione Tributaria Regionale di Catania con sentenza n. 1644/17/2017 del 18/02/2016 rigetta l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale del contribuente. Conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

L’Agenzia delle Entrate, avverso tale sentenza presenta ricorso per Cassazione la quale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della legge 289 del 2002, art.9 comma 17 della legge 190 del 2014, art. l comma 665 e TFUE, art.l08, par. 3 Decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 final, sostenendo che la CTR aveva errato a riconoscere al contribuente il diritto al rimborso dell’IRPEF e dell’ILOR pur in presenza di soggetto esercente la libera professione.

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 8408 del 26/03/2019, accoglieva il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassava la sentenza e rinviava anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

L’appellante in data 27/06/2019 presenta ricorso in riassunzione con il quale secondo il principio di diritto tracciato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza de qua, ritene legittima l’applicazione del regolamento de minimis di cui ai Regolamenti CEE n. 1407/2013 e n. 717/2014, così come previsto dalla decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 final, tenuto anche conto che l’Agenzia delle Entrate non ha mai contestato l’inapplicabilità di detto regolamento per mancanza delle condizioni.

A sostegno di quanto sopra detto, allega autocertificazione, con la quale dichiara di non aver mai ricevuto né negli anni 1990/1991 e 1992 né negli anni antecedenti o a seguire, neanche secondo la regola de minimis aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell’art.4, comma l del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2007, ovvero altri contributi, sussidi.

Chiede, quindi, il chiesto rimborso della complessiva somma di € 158.698,75, oltre interessi legali e, per l’effetto, condannare l’Agenzia delle Entrate al pagamento a favore del ricorrente di detta somma.

L’Agenzia delle Entrate con nota- prot. n. 2019/49125 del 05/08/2019- presenta controdeduzioni, con le quali insiste nel sostenere che il OMISSIS, nel periodo in esame risultava titolare di reddito di lavori autonomo, pertanto, nella fattispecie concreta non è rirnborsabile la somma pretesa, in quanto le misure agevolative di cui all’art.9, corna 17 della legge 289/2002 sono state dichiarate dalla Commissione Europea incompatibili con l’ordinamento comunitario (cfr Decisione C82015) 5549 final).

Inoltre, in sede di riassunzione, per provare il rispetto del regolamento de minimis produce una semplice autocertificazione ove si limita a dichiarare di non aver usufruito di aiuti di Stato: Autocertificazione, peraltro, non esaminata da questo Ufficio perchè non allegata al ricorso in riassunzione.

A ciò si aggiunge che nulla ha provato circa l’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dallo stesso in seguito al sisma del1990 e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame.

Chiede:

– il rigetto del ricorso per riassunzione per violazione art. 7 comma 4 d.lgs. 546/92 ;

– in via gradata, nell’ipotesi in cui il giudice ritenesse di riconoscere le spettanze del rimborso, che lo stesso avvenga secondo il disposto dell’art.16 octies del D .. L. 20/06/2017, n.91, convertito con rnodificazioni, dalla legge 03/08/2017, n. 123 che ha modificato il citato art. l, comma 665, ritenendo che i rimborsi siano eseguiti applicando una riduzione entro i limiti di spesa autorizzata;

– che venga disposta la compensazione delle spese di lite, stante che nelle more del giudizio la posizione dell’Ufficio si è adeguata allo jus superveniens nella materia oggetto della controversia.

L’avv. Francesco Biazzo, nella qualità di difensore del OMISSIS in data 06/02/2020 presenta memoria con la quale rigetta tutte le eccezioni addotte dall’Agenzia delle Entrate con le controdeduzioni e, insiste nelle conclusioni contenute nell’atto di riassunzione, con vittoria di spese e compensi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti del processo, l’appello posto in discussione in data odierna e sentite le parti, osserva quanto appresso.

La giurisprudenza della Cassazione ha elaborato l’orientamento secondo cui (Cass., 29905/2017) il regolamento de minimis non consente l’agevolazione alle imprese solo quando eccede la soglia di rilevanza che però nella specie non risulta superata.

Inoltre, va osservato che, per quanto riguarda i titolari di attività economiche, sebbene la recente giurisprudenza (Cass., Sez. T., n. 29905 del 2017) sembrerebbe escludere dal novero delle agevolazioni in questione i soggetti che esercitano un’attività di “impresa comunitaria”, intendendo per questa un’attività economica in senso lato, senza rilievo dell’elemento soggettivo, con inclusione dei professionisti intellettuali, tuttavia la stessa giurisprudenza in altra parte della sentenza e la Commissione Europea hanno fatto salve le agevolazioni individuali definibili come “de minimis” che, alla stregua del regolamento CE n. 651 del 2014, sono concedibili se al di sotto della soglia di € 200.000,00 nel triennio, si badi, soglia applicabile ai sensi dell’art. 58 del citato regolamento anche alle erogazioni concedibili prima dell’entrata in vigore del suindicato regolamento. Tanto, sebbene la citata giurisprudenza di legittimità ribadisca i punti della decisione della Commissione del 2015 del nesso funzionale con la sussistenza di danni (p. 136) e la non cumulabilità di tali agevolazioni con importi compensati da altre fonti, assicurative o di altra natura (p. 148). Al riguardo, è a dirsi che sarà onere della parte in sede esecutiva dimostrare che non ha ricevuto per lo stesso titolo altri benefici, mediante adeguata documentazione o autocertificazione. Vanno escluse dal rimborso solo le somme a titolo di IVA, trattandosi di tributo armonizzato che non può essere sottratto ali ‘Unione Europea, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.

Nelle more della definizione del giudizio è intervenuta un’altra normativa, segnatamente l’art. 16 octies d.l. 20.6.2017, n. 91 conv. nella l. 3.8.2017, n. 123, modifiche all’art. l, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La norma stabilisce fra l’altro che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”. Il significato della norma, da valere per il futuro è chiaro, nel senso che il meccanismo della riduzione riguarda la fase esecutiva ed è subordinato all’eccedenza dell’ammontare delle spese rispetto alle risorse stanziate, quindi non è applicabile al giudizio di cognizione.

Il ricorrente in ossequio alla disciplina comunitaria richiamata anche dalla Corte di Cassazione, in materia di aiuti di stato ha prodotto autocertificazione relativa al mancato percepimento di aiuti di stato per il triennio interessato e, pertanto, non sussiste alcuna causa ostativa al riconoscimento del rimborso richiesto.

La complessità delle questioni trattate e la non univoca posizione della giurisprudenza di legittimità che si è sviluppata sulle questioni trattate inducono a ritenere equo dichiarare integralmente compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Catania, 20 febbraio 2020”

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