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Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, con sentenza n. 846/2018, ha così statuito:
“MOTIVAZIONE: (Omissis).: i fatti, così come descritti nel capo di imputazione, risultano dalle querele formulate dalle due parti offese e dalle stampe dei commenti inseriti su face book dall’imputato.
Osserva il Tribunale che la qualificazione giuridica dei fatti appare corretta.
Rileva il Tribunale che la determinazione della pena in concreto formulata dalle parti, alla luce dei parametri previsti dall’art. 133 c.p., é congrua ed é frutto di una corretta applicazione delle regole processuali.
In particolare è possibile applicare l’art. 81 c.p., sussistendo elementi per ritenere l’esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto di imputazione.
Si deve individuare la pena base in € 1.200,00 di multa, la quale deve essere aumentata per il vincolo della continuazione fino a € 1.500,00; infine la pena deve essere ridotta a € 1.000,00 per il rito applicato.
Ricorrono, infine, le condizioni soggettive per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, potendosi ragionevolmente presumere cha l’imputato, a seguito della presente condanna, si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori reati, tenuto conto che lo stesso risulti incensurato. (Omissis)
P.Q.M.
APPLICA A Omissis in ordine al reato allo stesso ascritto, riconosciuto il vincolo della continuazione, la pena di € 1.000,00 di multa, pena ridotta per il rito;
Visto l’art. 163 c.p,DISPONE sospendere l’esecuzione della pena
OMISSIS