SUSSISTE IL DIRITTO DI UN GENITORE AD OTTENERE IL RIMBORSO DEL 50% DELLE SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE IN FAVORE DEL FIGLIO ANCHE OVE NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLA SENTENZA DI DIVORZIO ED ANCHE OVE NON CONCORDATE TRA GLI EX CONIUGI.
Il Tribunale di Ragusa, nella sentenza n° 620/2020, ha così statuito:
“la domanda di parte attrice appare meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate. Ed invero, entrambi i genitori hanno il dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli”, come sancito da norme di rango costituzionale (art. 30), e dalle norme codicistiche, rafforzate dalle importanti riforme legislative in materia (tra cui la n. 54/2006 sull’affido condiviso e le recenti l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013 in materia di riconoscimento ed uguaglianza dei figli legittimi e naturali), dirette a tutelare la prole dalle conseguenze negative e pregiudizievoli delle crisi familiari.
L’inclusione delle spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, sarebbe in netto contrasto con i princìpi di proporzionalita e di adeguatezza del mantenimento, introducendosi, in caso contrario, una sorta di alea incompatibile con l’interesse dei minori.
In generale, le ‘‘spese ordinarie’’ sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre quelle ‘‘straordinarie’’ sono costituite dagli “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo, o di non lieve entita rispetto alla situazione economica dei genitori” (Cass. civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. civ., n. 6201, del 13 marzo 2009).
Devono pertanto considerarsi ordinarie quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell’assegno erogato per il mantenimento, mentre sono straordinarie tutte quelle spese necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli, o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacita economiche dei genitori.
Nella specie, le spese oggetto della richiesta di rimborso di parte attrice devono intendersi, ad avviso di questo Tribunale, di natura straordinaria, atteso il loro carattere eccezionale ed imprevedibile, e soprattutto la loro evidente onerosita, trattandosi in particolare di spese da ricollegarsi essenzialmente agli studi universitari fuori sede seguìti dai figli delle parti (omissis).
A tali spese vanno aggiunte quelle relative al mezzo nella disponibilita dei figli.
Tali spese hanno senza dubbio un carattere imprevedibile e imponderabile, e come tali non ricomprensibili, neppure in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione tra i coniugi, in virtù del principio di proporzionalita e di adeguatezza di esso.
Le spese universitarie dei figli, in particolare, devono intendersi straordinarie, per la loro entita e variabilita (Cassazione, sentenza n. 20408/2011). (Omissis)
Non condivisibile deve ritenersi la contestazione formulata dalla parte convenuta riguardante il difetto di informazione e di preventivo accordo tra i genitori in ordine alle spese straordinarie da affrontare nell’interesse dei figli.
Ed invero, la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell’entita della spesa rispetto all’utilita per il minore, e della sostenibilita della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. sent. n. 16175/2015).
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario, o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nel caso di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso; nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, mediante la valutazione della commisurazione dell’entita della spesa rispetto all’utilita derivante ai figli, e della sostenibilita della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei coniugi (cfr. Cass. n. 2127/2016).
Se è vero che la ratio dell’affido condiviso privilegia il raccordo tra genitori in ordine alle scelte educative che riguardano i figli, quando i genitori vivono in un rapporto che non consente loro il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare la tutela del migliore interesse del minore, per cui l’opposizione di un genitore non puo paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario che tale intesa si trovi prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore (cfr. Cass. sent. n. 4060/2017; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 1070 del 17 gennaio 2018; Cass. 19607/2011).
Il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato puo essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilita delle spese, effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia (cfr. Cass.n. 2467/2016, C.E.D.Cass.n. 638634).
Nella fattispecie concreta, le spese straordinarie sostenute dall’attrice sono senza dubbio conformi al preminente interesse dei figli, in quanto, come gia detto sopra, attinenti essenzialmente alle esigenze di studio degli stessi. (Omissis)
La domanda di parte attrice andra conseguentemente accolta nella sua interezza”