LA BANCA DEVE RIMBORSARE AL PROPRIO CORRENTISTA QUANTO INDEBITAMENTE PERCEPITO A TITOLO DI TASSI ULTRALEGALI, ANATOCISMO TRIMESTRALE, COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO E DELLE ULTERIORI SPESE DI CONTO.
Il Tribunale di Gela, nella sentenza n° 20/2015, ha così statuito:
“Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice, premesso di aver acceso nel OMISSIS il conto corrente bancario OMISSIS poi chiuso il OMISSIS, e nel 1995 conto corrente bancario n. , OMISSIS poi chiuso il OMISSIS, con la banca convenuta (già istituto OMISSIS), filiale di Gela, chiedeva la condanna della stessa a restituire quanto indebitamente percepito a titolo di tassi ultralegali, anatocismo trimestrale, commissione di massimo scoperto, e delle ulteriori spese di conto.
Costituitasi in giudizio la Banca convenuta contestava le domande avversarie, alla luce della normativa bancaria vigente, e ne chiedeva il rigetto. Spiegava, inoltre domanda riconvenzionale volta alla restituzione del finanziamento stipulato in data OMISSIS ed insoluto dal OMISSIS al OMISSIS. La causa veniva istruita mediante deposito di documenti e Consulenza tecnica d’Ufficio.
Quanto alla legittimità o meno dell’applicazione, da parte della banca convenuta, di interessi ultralegali, occorre precisare che in merito l’art, 1248, comma III, c.c. stabilisce che il saggio degli interessi, qualora sia ultralegale, deve essere pattuito per iscritto a mente dell’art. 1284 comma III c.c. Tale previsione trova, del resto, conferma nella previsione di cui all’art. 117 D. Lgs. 385/93 (T.U. in materia bancaria) – così come già in precedenza negli artt. 3 e 4 della L. 154/92 – il quale prevede, inoltre, la forma scritta a pena di nullità per tutti i contratti bancari (ad eccezione di quelli individuati con delibera del CICR) stabilendo espressamente che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.” In mancanza della forma scritta, che si ricorda è prevista a pena di nullità, quanto agli interessi passivi, troveranno applicazione il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali (o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro), emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive. Per quanto riguarda invece le altre condizioni e commissioni, è prevista l’applicazione dei prezzi pubblicizzati durante il rapporto, di converso in mancanza di pubblicità nulla sarà dovuto. Nel caso di specie, come del resto messo in evidenza dal CTU, quanto al c.c. n. OMISSIS, in esso non è previsto alcun accordo relativo alla quantificazione di commissioni di spese ed interessi. Infatti l’art, 7 del contratto fa un generale rinvio agli usi e condizioni su piazza. Solo successivamente, ed in particolare nella comunicazione del OMISSIS si fa riferimento ad una misura di interessi, ma essi riguardano specifiche linee di credito, e non già le condizioni proprie del conto corrente, e risultano prive della sottoscrizione del correntista. Tra l’altro poi è emerso che i tassi applicati erano comunque diversi da quelli indicati nella suddetta comunicazione. Stessa cosa dicasi per il c.c. n. OMISSIS.
Ne discende, allora, che in questa sede trova applicazione il tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare) in quanto scaturiscono da operazioni attive, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere) che scaturiscono da operazioni passive. Passando, poi, ad esaminare l’ulteriore questione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’art. 1283 c.c. stabilisce che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Per lungo tempo la giurisprudenza prevalente ha ritenuto esistente un uso normativo legittimante la capitalizzazione degli interessi con cadenza trimestrale per il cliente ed annuale per l’istituto di credito. Tuttavia, già a partire dal 1999 si è registrato un revirement giurisprudenziale (Cass. 30/3/99 n° 3096, 16/3/99 n°2374, 11/11/99 n° 12507), confermato dalle successive pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite (4/11/04 n° 21095), che ha sancito l’inesistenza di detto uso normativo.
Ebbe così inizio una travagliata vicenda normativa. Il legislatore è, infatti, intervenuto con l’art. 25 del D.Lgs. 342/99 modificando l’art. 120 T.U.B., e prevedendo che “2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. 3 . Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell’adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l’inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”. Tuttavia il citato terzo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega con sentenza n° 425 del 17/10/00 dalla Corte Costituzionale.
Quanto, invece, al citato secondo comma, il CICR vi ha dato esecuzione, con provvedimento del 9/2/00 entrata in vigore il 22/4/00, stabilendo in particolare che : in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi; le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.; nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Posto che nel caso di specie manca ogni pattuizione specifica che possa legittimare la capitalizzazione degli interessi in ossequio alla normativa allo stato vigente, ne discende l’inapplicabilità ai rapporti oggetto di causa di qualunque forma di capitalizzazione. Tutto ciò premesso la domanda può trovare accoglimento nei termini che seguono.
Va in primis dichiarato che alcun accordo è intervenuto per iscritto tra le parti in ordine all’applicazione di tassi ultalegali, capitalizzazione degli interesse e commissioni di massimo coperto. Nella specie, ne deriva che il saggio degli interessi deve essere calcolato secondo le modalità di cui all’art. 117 T.U.B, e che dovranno essere scomputate dai rapporti di dare ed avere fra le parti le somme addebitate dalla convenuta quali commissioni di massimo scoperto.
Quanto all’eventuale ricezione da parte del correntista degli estratti conto bancari senza che agli stessi sia seguita alcuna contestazione occorre precisare come questo Giudice condivida l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale l’approvazione del conto – anche tacita – preclude solo le contestazioni circa la conformità delle singole e concrete operazioni sottostanti ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti sotto il profilo meramente contabile, senza incidere sulla validità ed efficacia dei rapporti medesimi, che restano soggetti alle regole ordinarie.
Va accolta altresì la domanda all’esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Per quanto concerne la parte di rapporto che si è svolta sino all’entrata in vigore della normativa del CICR, questo Giudice non ritiene di discostarsi dall’orientamento ormai consolidato negli ultimi
quindici anni di giurisprudenza di legittimità che valuta inesistente un uso normativo, segnatamente sotto l’aspetto del difetto dell’opinio juris ac necessitatis, in materia di anatocismo. Per quanto concerne infine il periodo successivo all’entrata in vigore della deliberazione del CICR e sino all’estinzione del rapporto di conto corrente, si deve osservare che la banca non ha dimostrato, pur essendo onerata in tal senso, l’approvazione particolare da parte del cliente della clausola ai sensi dell’art. 1341 c.c. (disciplina delle condizioni generali di contratto), così come richiesto dal provvedimento del CICR.
Per tale ragione, deve escludersi ogni forma di capitalizzazione anche con riferimento a tale periodo. Infine il CTU nella perizia, il cui contenuto va integralmente riportato in questa sede e sulle cui conclusioni questo Giudice ritiene di aderire in quanto fondante su argomentazioni logiche e prive di contraddizioni, ha altresì accertato, facendo corretta applicazione dei criteri predeterminati dal Giudice, come non vi sia stato da parte della Banca convenuta il superamento del tasso soglia di cui alla l. 108/96,. In ragione delle superiori premesse risulta a credito dell’attore la somma pari ad € 164.204,21. Quanto poi alla spiegata domanda riconvenzionale, come accertato dal CTU, non vi è prova di alcuna somma a credito della Banca di cui al dedotto finanziamento stipulato in data 08.11.2001, e pertanto la relativa domanda non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo andranno interamente poste a carico delle parte convenuta, unitamente a quelle di CTU liquidate come da separato decreto.
P .Q.M.
Il Tribunale di Gela, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa OMISSIS, definitivamente pronunciando nella causa promossa da OMISSIS, nei confronti di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) condanna OMISSIS a corrispondere in favore OMISSIS la somma di € 164.204,21 oltre interessi legali dalla data di chiusura dei singoli conti correnti al soddisfo; 3) condanna OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t. a rimborsare in favore della OMISSIS le spese del presente che si liquidano in complessivi 10.284,00, oltre Iva, cpa e spese generali nella misura del 15%
4) pone definitivamente a carico della OMISSIS , in persona del legale rappresentante p.t., le spese di CTU come liquidate da separato decreto. Cosi’ deciso in Gela 14/01/2015 .