Sancito il principio secondo cui: il deposito su un terreno agricolo di due “maxi caravan” non necessiti tout court del permesso a costruire, dovendosi verificare ai fini urbanistici se tali manufatti “leggeri” abbiano o meno il carattere della c.d. “precarietà”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), nella sentenza n°02197/2008, ha così statuito:
“La questione centrale su cui si appuntano le difese del ricorrente é quella della classificazione dell’opera prefabbricata posta su ruote ed avente natura precaria.
Questa stessa Sezione (cfr. Tar Catania I, 29.11.2007, n. 1921) ha avuto modo di chiarire che, nel caso di specie, occorre stabilire se i manufatti in questione possano ritenersi costruzione o edificazione a fini urbanistici.
Al riguardo la detta decisione ha precisato che si rientra nella fattispecie delle modificazioni durevoli dello stato dei luoghi, che, come chiarito dalla giurisprudenza, sono prodotte anche da strutture meramente appoggiate sul suolo, anche con ruote, qualora destinate ad uso prolungato nel tempo e non quindi realmente precario, cioè temporaneo o occasionale (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 20 dicembre 1999, n. 2125).
In altri termini, a prescindere da un sistema di ancoraggio al suolo, i prefabbricati vanno considerate vere e proprie costruzioni, ove, comunque, siano destinati a durare nel tempo.
Tale necessità del resto discende dalla alterazione dello stato dei luoghi e dalla destinazione in genere di tale tipo di struttura alla soddisfazione di esigenze di carattere durevole, a prescindere dalla tecnica e dai materiali impiegati per la realizzazione della struttura stessa (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 03 aprile 1990, n. 317).
Il giudice di seconde cure, con detta ultima decisione ha altresì precisato che un prefabbricato, pure avendo la parvenza della mobilità, costituisce una vera e propria costruzione, ove incardinata al suolo con accorgimenti tecnici per garantirne la stabilità.
Nel caso di specie, alla carente istruttoria versata in atti dal Comune, sopperisce il successivo verbale di sopralluogo del 14.10.2008, prodotto dal ricorrente, ove i tecnici del comune intimato hanno dichiarato che il manufatto in contestazione consiste in “un . . . fabbricato poggiante su ruote e su blocchi di calcare tenero, privo di allaccio elettrico idrico e fognario, all’interno risultano depositati attrezzi agricoli”.
Sicché, all’evidenza, manca sia l’ancoraggio al suolo, sia l’altro elemento ancora più qualificante del concetto di costruzione (per la quale è necessario il titolo edilizio), vale a dire la certa destinazione durevole nel tempo del fabbricato.
Invero, nel caso di specie non vi sono elementi (non possono esserlo gli strumenti agricoli ivi rinvenuti) che depongono in tal senso, anzi, la mancanza di alcun tipo di impianto conferma l’assunto.
Consegue, pertanto, che illegittimamente il Comune ha ritenuto applicabile al caso de quo la normativa tipica delle costruzioni e, quindi, la fondatezza del ricorso, che, dunque, va accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti”.