IL CONTRATTO DI “VITALIZIO ALIMENTARE” CON CUI UN GENITORE CEDE AD UNO DEI FIGLI LA NUDA PROPRIETA’ DEL PROPRIO IMMOBILE A FRONTE DELL’OBBLIGO DI QUEST’ULTIMO DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE , VITA NATURAL DURANTE, NON COSTITUISCE ATTO A TITOLO GRATUITO (DONAZIONE REMUNERATORIA O MODALE), COSICCHE’ INAMMISSIBILE DEVE RITENERSI L’AZIONE DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE DELLA LEGITTIMA INCARDINATA DAGLI ALTRI FIGLI.
Questo il principio sancito dal Tribunale di Ragusa nella sentenza n° 636/2013.