CONTRATTO DI VITALIZIO ALIMENTARE

IL CONTRATTO DI “VITALIZIO ALIMENTARE” CON CUI UN GENITORE CEDE AD UNO DEI FIGLI LA NUDA PROPRIETA’ DEL PROPRIO IMMOBILE A FRONTE DELL’OBBLIGO DI QUEST’ULTIMO DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE , VITA NATURAL DURANTE, NON COSTITUISCE ATTO A TITOLO GRATUITO (DONAZIONE REMUNERATORIA O MODALE), COSICCHE’ INAMMISSIBILE DEVE RITENERSI L’AZIONE DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE DELLA LEGITTIMA INCARDINATA DAGLI ALTRI FIGLI.

Questo il principio sancito dal Tribunale di Ragusa nella sentenza n° 636/2013.

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