RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA INSTALLAZIONE D’URGENZA DI MISURATORE ELETTRICO POSTO A SERVIZIO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE
Il Tribunale di Ragusa, nell’ordinanza Repert. n. 2333/2021 del 02/12/2021, ha così statuito:
“ritenuto che la domanda cautelare della ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta; ritenuto che la ricorrente è titolare dell’utenza elettrica CODICE POD (omissis) – n° cliente (omissis), posta a servizio dei terreni (omissis) specificamente utilizzata per illuminare l’area aziendale, per alimentare le pompe di irrigazione dei terreni e per mantenere in accensione le celle frigorifere di conservazione del raccolto; ritenuto che in data (omissis) alcuni tecnici di (omissis) verificavano che il misuratore dei consumi elettrici posto all’esterno del sito aziendale, nelle adiacenze del cancello d’ingresso, era stato asportato da ignoti; ritenuto che, a seguito del furto del misuratore, veniva interrotta la fornitura di energia elettrica in favore di (omissis); ritenuto che la ricorrente tramite il suo legale ha inviato una diffida via PEC ad (omissis), in data 6.10.21, per chiedere l’installazione di un nuovo misuratore necessario per il ripristino della fornitura; la diffida non è stata riscontrata dall’odierna resistente, mentre (omissis), in data 6.10.21, ha confermato che la richiesta di installazione del misuratore va rivolta al distributore territorialmente competente ovvero (omissis);
ritenuto che sussiste il fumus boni juris in quanto, secondo l’art. 9 comma 1 D.Lgs. 79/1999, “Le imprese distributrici hanno l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri”; nella specie la società ricorrente ha diritto all’installazione di un nuovo misuratore in sostituzione di quello sottratto da ignoti, necessario per usufruire della fornitura di energia elettrica;
ritenuto che sussiste il periculum in mora in considerazione del fatto che la mancanza di energia elettrica determina la lesione immediata del diritto all’esercizio dell’impresa, ostacolando lo svolgimento dell’attività dell’azienda agricola per impossibilità di irrigare i terreni e di utilizzare le celle frigorifere; si tratta di un pregiudizio di natura patrimoniale che non è integralmente risarcibile per equivalente all’esito del giudizio di merito;
ritenuto che, alla luce di quanto esposto, deve essere ordinato ad (omissis) di provvedere all’installazione di un nuovo misuratore nell’azienda della ricorrente al posto di quello sottratto ed al conseguente ripristino dell’erogazione di energia elettrica;
ritenuto che le spese devono seguire la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c.;
P.Q.M.
ORDINA ad (omissis) di provvedere, entro giorni 15, all’installazione di misuratore elettrico relativo all’utenza (omissis), ed al ripristino dell’erogazione”.