CONCESSIONE AMMINISTRATIVA E IMPOSSIBILITA’ DI RINNOVO PER FACTA CONCLUDENTIA

E’ REVOCABILE UN DECRETO INGIUNTIVO CON IL QUALE UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO RICHIEDE IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL GODIMENTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU STRADE PUBBLICHE, IN ASSENZA DI VALIDE CONCESSIONI AMMINISTRATIVE.

La società di gestione delle strade pubbliche, in mancanza di valide concessioni degli spazi pubblicitari, non può richiedere il pagamento dei corrispettivi pubblicitari.

Ebbene, il Tribunale di Ragusa, nella sentenza n° 1285/2017, ha così statuito:

Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2015, OMISSIS, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1567/2015 emesso da questo Tribunale il 24-25 settembre 2015 e notificato il 15 ottobre 2015 con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 96.701,77, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la concessione di spazi pubblicitari su strade gestite da OMISSIS…..

Con comparsa depositata l’1 marzo 2016 OMISSIS ha chiesto il rigetto dell’opposizione, deducendone l’infondatezza sotto ogni profilo….

Se, in termini generali, va osservato che chi agisce per l’adempimento di un’obbligazione è tenuto a dimostrare il fondamento della propria pretesa ed allegare l’inadempimento di controparte, con specifico riferimento al caso concreto, dunque, occorre verificare se l’opposta (attrice in senso sostanziale), all’esito delle difese di controparte (secondo cui la pretesa sarebbe illegittimamente vantata in forza di concessioni scadute e non rinnovate) abbia assolto l’onere probatorio posto a suo carico di dimostrare la fonte dell’obbligazione dedotta.

La risposta può essere soltanto parzialmente positiva.

OMISSIS, infatti, oltre alle concessioni originarie (tutte scadute), ha prodotto soltanto alcune delle concessioni rinnovate (cfr. memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. depositata il 13 giugno 2016 e relativa documentazione allegata), deducendo, con riferimento agli altri casi (quelli in cui le parti non hanno stipulato il rinnovo per iscritto), che la rinnovazione delle concessioni sarebbe comunque avvenuta per facta concludentia (cfr. comparsa conclusionale e memoria di replica), così come dimostrato dall’installazione dei cartelloni pubblicitari da parte dell’opponente, condotta evincibile dalle istanze di rinnovo o altre richieste presentate (cfr. ulteriore documentazione allegata alla già citata memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c.).

A questo punto, occorre dare atto della controversia, rilevante ai fini della presente decisione, circa la possibilità per una pubblica amministrazione (o, meglio, di un ente pubblico economico, qual è omissis di stipulare un contratto, o di rinnovarne uno scaduto, per facta concludentia.

In termini generali, la risposta dev’essere affermativa.

La società opposta, infatti, in forza del d.lgs. n. 143/1994 va ascritta alla categoria degli enti pubblici economici (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 26166 del 19 dicembre 2016), i quali, com’è noto, non sono integralmente soggetti allo statuto della pubblica amministrazione, in quanto privi di poteri autoritativi ed operanti sul mercato con gli strumenti giuridici di diritto privato (salvo quanto previsto, limitatamente ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dal d.lgs. 50/2016, nonché dal precedente d.lgs. 163/2006).

Tuttavia, con specifico riferimento al caso in esame, la risposta dev’essere diversa.

L’autorizzazione dell’ente proprietario, infatti, è prevista quale presupposto indispensabile per la legittima installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse (art. 23, comma quarto, CdS).

A prescindere dall’esatta qualificazione giuridica dell’attività posta in essere da OMISSIS, dunque, ad avviso di questo Giudice, la concessione dello spazio pubblicitario (rectius: autorizzazione all’installazione ex art. 23 CdS) deve intendersi quale prestazione corrispettiva del pagamento del canone.

Pertanto, in difetto della prova dell’esecuzione della prestazione corrispettiva, la conclusione del contratto non può ritenersi dimostrata neppure per facta concludentia (art. 1327 c.c.) e, conseguentemente, va escluso il diritto di OMISSIS a ricevere il pagamento del canone relativo a tutte quelle concessioni di cui non abbia fornito prova documentale dell’autorizzazione concessa ed in corso di validità”.

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