DIRITTO ALLA RIMOZIONE DI MANUFATTI ALLOCATI ALL’INTERNO DELLA PROPRIETA’ ALTRUI.
Il Tribunale di Ragusa, nella sentenza n° 38/2021, ha così statuito:
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.V.2014 OMISSIS ha esposto di avere acquistato, da potere di OMISSIS e con atto ai rogiti del Not. OMISSIS, un appezzamento di terreno sito in contrada OMISSIS e confinante con altro terreno censito alla p.lla n. 92 del medesimo foglio di mappa di proprietà della OMISSIS, la quale ultima, in corrispondenza della stradella di accesso al fondo attoreo, posta a cavallo del confine tra le particelle nn. 1083 e 92, aveva arbitrariamente realizzato vari manufatti (muretti in pietra e in c.a., strutture in vetroresina e multistrato, staccionate e recinzioni metalliche) parzialmente insistenti sul fondo di esso attore ed installato sulla propria p.lla n. 92 alberi, faretti, tubazioni, idranti e altre opere in spregio delle distanze di legge; ha perciò chiesto volersi dichiarare l’illegittimità degli eseguiti interventi e condannare la convenuta alla loro demolizione ovvero all’arretramento nel rispetto delle distanze legali.
Costituitasi in lite, la OMISSIS ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto, rilevando che con atto ai rogiti del Not. OMISSIS, aveva acquistato, per il corrispettivo di € OMISSIS, le quote di partecipazione della OMISSIS dai soci OMISSIS, convenendosi tuttavia, con coeva scrittura privata, che parte del prezzo, pari a € OMISSIS, sarebbe stato versato successivamente, a condizione che la p.lla n. 92 non subisse alcun depauperamento per effetto della definizione del confine, già oggetto di lite con il OMISSIS, i cedenti avendo garantito la regolarità sia della stradella oggetto di causa, utilizzata da oltre un ventennio, sia dei manufatti ivi installati; ha perciò chiesto in subordine, ergendosi ad attrice in via riconvenzionale: 1) volersi accertare e dichiarare l’usucapione del diritto di proprietà della stradella, ovvero, in via subordinata, della servitù di passaggio sulla stessa, nonché del diritto al mantenimento dei deplorati manufatti nello stato in cui si trovavano; e 2) in via ulteriormente gradata, volersi condannare OMISSIS
Eseguitane la chiamata in causa, OMISSIS si sono costituiti in giudizio per avversare, siccome infondate, tanto le domande attoree, quanto la chiamata in garanzia da parte della OMISSIS , eccependo in particolare che: a) i manufatti contestati erano stati eretti senza pregiudizio per la proprietà attorea, la stradella essendo stata realizzata negli anni 1977/78 dal OMISSIS e dal fratello – all’epoca proprietario della p.lla n. 92 poi compravenduta alla OMISSIS con atto in Notar OMISSIS – e non essendo stata giammai utilizzata dall’attore; b) essendo stata da allora utilizzata da OMISSIS e dai suoi aventi causa, la stessa era stata certamente usucapita dalla OMISSIS; c) la scrittura privata del OMISSIS, posta a fondamento della chiamata in causa di essi terzi, non stabiliva garanzia alcuna in favore della OMISSIS convenuta, quest’ultima essendo consapevole, al momento della stipula del preliminare di vendita, dello stato dei luoghi e del contestato posizionamento del confine con la proprietà attorea e avendo accettato l’alea di un eventuale spostamento della linea di confine; e d) la convenuta era perciò tenuta al pagamento della somma di OMISSIS, subordinato alla condizione sospensiva dell’accertamento del confine.
Tanto dedotto ed esposto, ergendosi anch’essi ad attori in via riconvenzionale, i terzi chiamati hanno chiesto volersi riconoscere l’intervenuta usucapione del diritto di proprietà della stradella, o in subordine della servitù di passaggio, da parte della OMISSIS, nonché la condanna della medesima al pagamento della somma residua di € , oltre interessi.
Vanamente esperita la mediazione di cui all’art. 5, comma 1 bis, del D.Lvo n. 28/2010, raccolti l’interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e prova per testi e acquisita la C.T.U. sullo stato dei luoghi, la causa è stata infine assunta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate all’udienza cartolare del 26.V.2020, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito e lo scambio degli scritti conclusionali.
Così compendiato l’impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, va innanzitutto rilevato, in fatto e in diritto, che:
A) il preteso fondo servente per cui è causa, censito in catasto alla OMISSIS , è stato acquistato da OMISSIS;
B) il fondo limitrofo censito in catasto alle p.lle OMISSIS è stato acquistato dalla OMISSIS (in atti);
C) con atto ai rogiti del Not. OMISSIS, gli odierni terzi chiamati hanno ceduto a OMISSIS, le rispettive quote di partecipazione alla OMISSIS per il complessivo prezzo di € OMISSIS, per modo che “a seguito della superiore cessione il capitale sociale di € 10.000,00 risulta integralmente detenuto da OMISSIS” (cfr. art. 7 del rogito);
D) con coeva scrittura privata i cedenti odierni chiamati e l’acquirente OMISSIS, richiamato il rogito di cessione, hanno convenuto che “relativamente al pagamento della somma di € 40.000,00 (…) esso è subordinato al riconoscimento del posizionamento del confine in modo da garantire la funzionalità di accesso alla stradella; parte alienante, inoltre, assume l’obbligo di garantire al sig. OMISSIS che l’effettiva consistenza e superficie del terreno di OMISSIS- che chiedeva e otteneva di evocare in giudizio – a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli dell’eventuale accoglimento della domanda attorea e al pagamento dell’importo risarcitorio di € 50.000,00.
Per quanto sopra, va intanto opportunamente sgomberato il perimetro dell’odierna decisione dalla
domanda di garanzia svolta dalla OMISSIS – nei confronti dei terzi chiamati in forza della garanzia dai predetti espressamente prestata con la richiamata scrittura privata del 14.II.2013; di tale domanda va invero ritenuta l’inammissibilità, al pari della riconvenzionale di adempimento spiegata dai convenuti in garanzia, entrambe le azioni trovando fondamento in atto dispositivo avente ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni sociali della OMISSIS dai terzi chiamati a OMISSIS, il quale non è tuttavia parte dell’odierno giudizio (neanche in forza di intervento volontario), promosso dall’attore nei confronti della OMISSIS. La domanda di garanzia proposta quest’ultima (non parte del richiamato contratto, stipulato tra i terzi chiamati e OMISSIS) e la riconvenzionale di adempimento proposta nei confronti della medesima vanno perciò entrambe dichiarate inammissibili per rispettivo difetto di legittimazione della OMISSIS a proporre e subire le menzionate azioni contrattuali.
Venendo quindi alla negatoria servitutis attorea e alla riconvenzionale di usucapione spiegata dalla OMISSIS, il nominato C.T.U., OMISSIS, ha intanto accertato che la stradella per cui è causa insiste in parte sul fondo attoreo, posto che “il confine è racchiuso entro i margini della odierna stradella” e che “il confine ricercato è dato dall’allineamento estrapolato dal rilievo topografico contraddistinto dal punto di dettaglio 205, picchettato dalla stazione 200, dal punto di dettaglio 107, picchettato dalla stazione 100 ed infine dal punto di dettaglio 303, picchettato dalla stazione 300, come meglio individuato a pag. 36 della presente perizia” (cfr. relazione depositata il 25.IX.2017, testo e allegati grafici della prima bozza di relazione, da intendersi qui interamente richiamati e trascritti), e che “la proprietà OMISSIS è invasa” dal montante del cancello e dalle reti metalliche di cantiere meglio descritte nelle pagg. 41 e ss. della relazione. Quanto all’affermata usucapione, né la convenuta, né i terzi chiamati hanno provato che la OMISSIS e prima ancora la OMISSIS e i suoi danti causa, abbiano esercitato l’allegata possessio uti dominis corrispondente ai vantati diritti reali con i caratteri e per il periodo di tempo prescritti dall’art. 1158 c.c., la collettiva avendo peraltro acquistato le p.lle nn. 92 e 93 nel 2012, con il richiamato atto di compravendita in Notar OMISSIS , da potere di tale OMISSIS , del cui pregresso possesso non è né prova né allegazione in atti. Per il periodo precedente all’acquisto del fondo, infatti, l’istruttoria ha unicamente evidenziato, tra il 2004 e il 2010, la materiale disponibilità del fondo attoreo da parte della terza chiamata OMISSIS in forza di contratto di locazione stipulato con il OMISSIS (cfr. scrittura versata in atti dai terzi chiamati), detenzione qualificata che – in disparte la sua non riferibilità alla società convenuta – non è all’evidenza atta a fondare possessio ad usucapionem alcuna.
Per quanto sopra, disattese le domande di accertamento delle dedotta usucapione, la società convenuta va condannata, in parziale accoglimento della spiegata azione ex art. 949 c.c., alla rimozione dei manufatti eretti sul fondo attoreo, come meglio descritti nella richiamata relazione di C.T.U., e al pagamento delle spese di lite sostenute dall’attore, nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese di lite tra la convenuta e i terzi chiamati vanno per contro opportunamente compensate, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 2500/2014 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che il fondo attoreo sito in contrada OMISSIS è libero da qualsivoglia peso o diritto vantato dalla convenuta OMISSIS
dichiara inammissibili la domanda di garanzia proposta dalla OMISSIS nei confronti dei terzi chiamati in causa OMISSIS e la domanda di adempimento da questi ultimi spiegata in via riconvenzionale nei confronti della convenuta;
condanna la OMISSIS al pagamento, in favore dell’attore, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.128,00, di cui € 128,00 ed € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, Iva e C.p.a. come per legge;
compensa le spese di lite tra la convenuta e i terzi chiamati; pone definitivamente a carico della convenuta le spese della disposta C.T.U.
condanna la convenuta a rimuovere dal fondo attoreo i manufatti meglio descritti alle pagg. nn. 41 e ss. della relazione di C.T.U. depositata il 25.IX.2017”;