DIRITTO TRIBUTARIO: RIMBORSO SISMA ’90 LAVORATORE DIPENDENTE

SUSSISTE IL DIRITTO DI UN LAVORATORE DIPENDENTE, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 17, LEGGE N. 289/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE, A VEDERSI RIMBORSATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE QUANTO DAL MEDESIMO VERSATO A TITOLO DI IRPEF E ILOR PER GLI ANNI 1990, 1991 e 1992, OLTRE GLI INTERESSI AL TASSO LEGALE DALLA DOMANDA DI RIMBORSO E SINO AL SODDISFO.

La Corte di Cassazione, sezione VI, con ordinanza Num. 27582 Anno 2017, ha così statuito:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di OMISSIS (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2709/17/2016, depositata in data 12/07/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso dell’IRPEF versata nel triennio 1990/1992, dalla contribuente, quale lavoratore dipendente e soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nel respingere ii gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, con riferimento all’istanza del contribuente – di rimborso “del 90% pagato” -, che era infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del contribuente (assumendo l’Ufficio appellante che il diritto al rimborso sarebbe spettato soltanto al sostituto d’imposta che aveva effettuato l’esborso), operando la agevolazione anche a favore dei contribuenti che hanno già pagato le imposte. I giudici di appello hanno altresì respinto l’appello incidentale della contribuente, in punto di compensazione delle spese di lite A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Ragioni della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9 comma 17 1.289/2002, 3 comma 1 1.212/2000, 3 comma 3 d.lgs. 472/1997, 2033 c.c., 1° comma 665 l.190/2014, dovendo ritenersi, da un lato, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., che il beneficio fiscale non spetti a coloro che abbiano già adempiuto agli obblighi tributari e, dall’altro lato, che, anche alla luce dello ius superveniens citato, dall’agevolazione fiscale in oggetto siano esclusi i lavoratori dipendenti, che abbiano versato le imposte tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta, essendo la stessa riferita alle sole imposte autoliquidate dagli stessi contribuenti in sede di dichiarazioni dei redditi. 2. La censura è infondata. Questa Corte ha, infatti, affermato il principio, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo cui, aldilà dello specifico tenore del dato letterale (“i soggetti … possono definire in maniera automatica la propria posizione .,. La definizione si perfeziona versando, entro il …, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento la disciplina prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in relazione alle annualità 1990, 1991 e 1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990, investente le province di Catania, Ragusa e Siracusa, deve intendersi articolata in duplice prospettiva: in favore di chi non ha effettuato pagamenti, mediante il versamento nel termine stabilito, a definizione della relativa posizione fiscale, del solo 100/o del dovuto; in favore di chi ha pagato (ed in un’ottica restitutoria), attraverso il rimborso del 90% per cento di quanto versato; ciò dovendosi riconoscersi alla disposizione indicata carattere di “ius superveniens” tale da rendere quanto già versato non dovuto “ex post” (cfr. Cass.13760/2013; Cass. 23589/2012 e Cass. 9577/2012; in riferimento ad analoghi benefici, Cass. 20641/07, nonché, per la materia contributiva, Cass. 3832/12, 11247/10, 11133/10).

Deve inoltre osservarsi che la nuova disposizione, di cui all’art.1 comma 665 1.190/2014, di natura “innovativa e retroattivamente efficace” (Cass. 18179/20915), oltre ad escludere dal beneficio i soggetti esercenti attività d’impresa (alla luce delle questioni insorte di compatibilità con la normativa dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato, ma, nella specie, è pacifico che si controverte di rimborso dell’IRPEF versata da lavoratore dipendente), ha introdotto la necessità del rispetto del termine biennale di presentazione dell’istanza, prescritto dall’art.21 comma 2 d.lgs. 546/1992. In generale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art.38 DPR 602/1973, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 15032/09, si è stabilito che: “le liti tra sostituto e sostituito hanno ad oggetto la legittimità della rivalsa (sia in relazione all’an che in relazione al quantum) del sostituto nei confronti del sostituito ed entrambi, se è stato versato più di quanto dovuto (o è stato effettuato erroneamente un versamento totalmente non dovuto) possono richiedere il rimborso all’amministraz’one finanziaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, impugnando poi dinanzi al giudice tributario l’eventuale rifiuto” (cfr. Cass. 16105/2015). Con recenti pronunce di questa Corte (Cass. nn. 15025 e 15027/2017; Cass. n. 17472/2017) è stato confermato il principio più volte affermato da questa stessa Corte secondo il quale, “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd, sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente,” (Cass. nn. 14406/2016, 18905/2016). Di conseguenza, la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata già versata e tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta non rileva ai fini della spettanza del beneficio. 4.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità solo in epoca recente, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccornbente). PQM La Corte respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 12/10/2017.

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